Regolamento di telefonia mobile

Premessa

  1. Con il seguente Regolamento, il Comune di Bologna intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per la telefonia mobile, garantendo l’esigenza di copertura del servizio sul territorio e attenendosi al principio di cautela e alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con particolare riferimento ai ricettori sensibili, individuati dal comma 1 dell’art. 9 della L.R. n. 30/2000 e s.m., nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 e della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi e criteri:
  1. razionale inserimento degli impianti nel territorio, uso delle tecnologie più avanzate disponibili e programmazione di eventuali interventi di risanamento e rilocalizzazione, tenendo conto del principio di precauzione di cui all’art.191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
  2. Dirette modalità di regolazione: il Comune si rende disponibile a localizzare gli impianti prevalentemente all’interno di aree di proprietà comunale o pubblica, poiché tale localizzazione può consentire di individuare siti più adatti a minimizzare gli impatti elettromagnetici, come successivamente specificato; ritiene altresì di favorire gli impianti in condivisione o coubicazione quando le condizioni lo consentano;
  3. in relazione all’insediamento di impianti in aree pubbliche, il Comune assicura la partecipazione dei Comitati e delle associazioni, in quanto portatori degli interessi collettivi dei cittadini rappresentati, individuando nei Quartieri il luogo prescelto per tale attività di confronto.

 

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione – Obiettivi e finalità

  1. Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio comunale di Bologna, di cui alla LR 30/2000, art. 8-12.

Sono altresì esclusi gli impianti di cui al comma 3 bis dell’art. 87 del D.lgs. 259/2003 dediti alla sicurezza e controllo del traffico ferroviario, anche in aree immediatamente limitrofe al sedime ferroviario.

  1. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Bologna al fine di disciplinare l’ubicazione degli impianti di telefonia mobile, ricercando al contempo i seguenti obiettivi :
  1. minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici connessa alle installazioni di impianti per la telefonia mobile e favorire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti nel contesto urbano;
  2. garantire l’idonea copertura del servizio da parte degli operatori;
  3. garantire equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per lo svolgimento del servizio;
  4. assegnare alla concertazione degli impianti di telefonia un appropriato ruolo al fine di raggiungere gli obiettivi indicati ai due punti precedenti, distinguendo la fase di concertazione delle localizzazione degli impianti da quella di autorizzazione dei singoli progetti;
  5. minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano e extraurbano derivante dagli impianti, compatibilmente con la piena applicazione dell’obiettivo di cui al punto a);
  6. rendere partecipi i Quartieri e la cittadinanza nei meccanismi di partecipazione alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento, garantendo al contempo la corretta informazione ai cittadini.

 

Art. 2 – Definizioni

  1. Per il presente regolamento , vengono esplicitate le seguenti definizioni.
  2. impianto per la telefonia mobile o stazione radio base (SRB)

Quanto definito dall’art. 3, comma 1, punto i) della L. 22 febbraio 2001 n. 36 : impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile; gli impianti di telecomunicazione possono essere sia fissi che mobili.

  1. Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Specifica ubicazione scelta per un impianto di cui alla lett. a) del presente articolo.

  1. Ricettori sensibili

In attuazione delle disposizioni della LR 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili:

  1. le aree adibite ad uso sanitario, con espresso riferimento a tutte le strutture di degenza, ai sensi della L.R. 30/2000;
  2. le aree adibite ad uso assistenziale con degenza (di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 564/2000), ai sensi della L.R. 30/2000:
    1. strutture per anziani : Casa residenza per anziani (CRA);
    2. strutture per disabili : Centro socio-riabilitativo residenziale;
    3. strutture per malati di AIDS : Casa alloggio;
  3. le aree adibite ad uso scolastico pubbliche e private, ovvero gli asili nido, le scuole materne, elementari, medie e superiori, ai sensi della LR 30/2000.
  1. edifici di valore storico architettonico e monumentale

Edifici di valore storico architettonico e monumentale, ai sensi della LR 30/00, art. 9 comma 3 e 4

  1. Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Area recintata in dotazione esclusiva alle attrezzature all’interno della quale l’accesso del pubblico è regolarizzato, limitata da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo

  1. condivisione degli impianti (Co-siting e sharing)

Presenza nel medesimo palo o edificio, di più impianti appartenenti a diversi gestori di servizio di telefonia mobile. Ai fini del presente regolamento, i regimi di coubicazione o co – siting (presenza di più impianti sul medesimo palo, con area apparati a terra distinti) e di condivisione o sharing (presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra) si intendono equiparati.

  1. Volume di rispetto

Spazio tridimensionale ove la simulazione radioelettrica eseguita da ARPAE stabilisce che all’interno di tale volume sono stimati livelli di campo elettrico superiori al valore di attenzione, dovuto al campo elettrico generato da uno o più impianti di telefonia.

  1. Area di ricerca

Ambito territoriale di circa 150 m di raggio all’interno del quale un operatore di rete si propone di individuare puntualmente un sito per l’installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dall’autorizzazione ministeriale.

  1. Catasto degli impianti esistenti

Insieme dell’archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale, corredato dei dati e delle informazioni in merito allo stato di ciascun impianto, completo della cartografia di localizzazione e identificazione, ai sensi dell’art. 8 della L 36/2001 e dell’art. 11 della LR 30/2000;  nonchè dei dati contenuti nel SINFI, ai sensi della legge 33/2016.

 

Art. 3 – Ruoli e responsabilità delle parti

Il Comune

  1. L’Amministrazione Comunale autorizza l’installazione e la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici di telefonia mobile.
  2. L’Amministrazione Comunale dispone, aggiorna e rende disponibile sotto forma informatica la cartografia comunale dei ricettori sensibili e le relative aree di pertinenza e le fasce di rispetto.
  3. Il Comune promuove l’attività di ricerca di soluzioni innovative e migliorative anche tramite costituzione di appositi tavoli e gruppi di lavoro; in particolare collabora per individuare soluzioni che garantiscano inserimenti compatibili con il territorio, per modalità tipologiche e costruttive.
  4. Il Comune informa la cittadinanza sul tema oggetto del regolamento, con strumenti che possano garantire ai cittadini con informazioni trasparenti e tempestive.
  5. Il Comune esegue – anche con il supporto di ARPAE – azioni di vigilanza e controllo, con l’applicazione delle procedure sanzionatorie.
  6. Il Comune promuove campagne di informazione, avvalendosi della collaborazione di esperti riconosciuti del settore, al fine di promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie.

 

Arpae

  1. Arpae provvede, come da indicazioni del Decreto Legislativo 259/2003 e ss.mm.ii., ad eseguire una valutazione preventiva della compatibilità elettromagnetica, mediante simulazioni del campo elettrico, degli impianti di telefonia mobile, ogni qualvolta previsto, e ne comunica l’esito al Comune e al Dipartimento di Sanità Pubblica di Azienda USL.
  2. Arpae, come da deliberazioni regionali in materia, aggiorna e rende disponibile sotto forma informatica la cartografia degli impianti di telefonia mobile, in cui sono riportate le ubicazioni della stazioni esistenti.
  3. Arpae garantisce il monitoraggio dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici indotti da stazioni radio base a partire dalle situazioni di potenziale criticità, raccolte e vagliate dal Comune o nell’ambito della propria attività di vigilanza e controllo.
  4. Arpae diffonde alla cittadinanza i dati risultanti dalle misure e monitoraggi eseguiti, li rende disponibili mediante pubblicazione sul sito web dell’Agenzia e informa la cittadinanza sulla tematica dell’inquinamento elettromagnetico.

 

Azienda USL

  1. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL, conformemente alle indicazioni regionali e ministeriali:
  1. partecipa e supporta, i tavoli tecnici e i gruppi di lavoro istituiti presso il Comune di Bologna;
  2. monitora e aggiorna gli studi scientifici ed epidemiologici, promuove e informa, con progetti di educazione alla salute, la cittadinanza.

 

Gestori

  1. Per ridurre al minimo l’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, il gestore dell’impianto adotta tutte le cautele necessarie, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili al momento dell’installazione e nel mantenimento in efficienza degli impianti, nel rispetto della normativa vigente.
  2. Il gestore ha l’obbligo di:
  1. mettere in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l’inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzare l’impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornire elementi di arredo urbano, interrare o mascherare – ove possibile – le strutture fuori terra di servizio (shelter) e per contenerne l’impatto acustico;
  2. fornire – se richiesto motivatamente dalla Pubblica Amministrazione e fatte salve le informazioni riconducibili a segreti tecnici commerciali e industriali – gli elementi tecnici necessari ad effettuare eventuali approfondimenti o monitoraggi.
  1. Compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai gestori degli impianti di telefonia, al fine di minimizzare il contributo elettromagnetico, devono essere adottate tutte le ulteriori misure possibili come, ad esempio, un’opportuna orientazione dell’antenna, le minime potenze di funzionamento dell’impianto, l’applicazione della migliore tecnologia disponibile.

 

CAPO 2 – MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE – MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Art. 4 – Controllo e monitoraggio

  1. Il presidio della tutela dei cittadini viene svolto mediante la rigida applicazione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003, come la principale fonte di tutela della popolazione, da applicarsi in tutti i luoghi abitati da persone per periodi superiori a 4 ore giornaliere e nelle aree intensamente frequentate.
  2. Per tale motivo i valori previsionali dei campi elettromagnetici – di supporto alle autorizzazioni – sono ottenuti considerando un approccio di massima tutela, come da normativa tecnica vigente.
  3. Tale approccio costituisce un necessario punto di partenza per tutelare la salute dei cittadini; lo strumento di monitoraggio di cui ai commi 4, 5 e 6 risulta uno strumento aggiuntivo e integrativo, utile per conferma e supporto ai processi decisionali.
  4. In caso in cui vi siano richieste di monitoraggio da parte dei cittadini, queste saranno valutate in base alla rilevanza per la tutela della salute dei cittadini e del rischio di superamento dei valori di attenzione, tenendo conto delle effettive disponibilità operative di Arpae.
  5. La maggior rilevanza viene attribuita a recettori sensibili, poi a luoghi residenziali, infine a luoghi destinati ad altre attività.
  6. L’eventuale ripetizione di misure – a distanza di tempo – viene di norma eseguita in caso di siti sensibili, mentre in caso di altri luoghi si valuterà in base alle risorse disponibili.

 

Art. 5 – Trasparenza amministrativa in merito a dati, documenti, informazioni e al catasto degli impianti

  1. Il Comune assicura alla cittadinanza l’informazione, l’accesso e la partecipazione, nel rispetto delle disposizioni a tutela della riservatezza e del segreto industriale e commerciale.
  2. Il Comune individua e aggiorna una piattaforma informatica al fine di migliorare l’informazione ai cittadini sulle tematiche inerenti il presente regolamento, con particolare attenzione a :
  1. informazione e divulgazione sulla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
  2. informazione e divulgazione sulla normativa;
  3. evoluzione della rete dei gestori;
  4. utilità e opportunità delle nuove tecnologie.
  1. In tal modo si intende garantire ai portatori di interesse diretti e diffusi i diritti di partecipazione attiva sulle attività del Comune e in merito ai documenti della Pubblica Amministrazione.
  2. Tramite il sito web del Comune di Bologna, si provvede a informare tutti i portatori di interesse in merito alle procedure di individuazione di nuovi siti in area pubblica e di autorizzazione di nuovi impianti.
  3. La piattaforma informatica :
  1. concorre a fornire dati, informazioni e documenti secondo criteri di ampia informazione e trasparenza;
  2. prevede appositi link ai siti web di ARPAE per dare informazioni sulle misure eseguite, sulle misure in corso e sui dati disponibili del catasto degli impianti, costituito ai sensi della legge regionale 30/2000;
  3. prevede appositi link ai siti web di altri organi e amministrazioni, internazionali, nazionali o regionali, che possano fornire utili informazioni in materia di tutela dai campi elettromagnetici.
  1. Il Comune organizza, in collaborazione con Arpae e AUSL, iniziative di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico e campagne di informazione finalizzate ad una migliore conoscenza delle emissioni prodotte da impianti per la telefonia mobile e da analoghe fonti.
  2. Il Comune monitora l’attuazione del presente regolamento, proponendo annualmente al Consiglio una relazione descrittiva in cui viene descritta l’attività svolta e mostrati i relativi risultati.

 

 

CAPO 3 – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA

Art. 6 – Procedure autorizzative

  1. Qualsiasi installazione di impianto o riconfigurazione di esso deve acquisire il titolo abilitativo sulla base delle vigenti leggi.
  2. I gestori si avvalgono di quanto previsto dall’art. 8 della DGR 1138/2008 ove dispone che in considerazione del fatto che le reti di telefonia sono state completate e che le richieste avanzate dai gestori hanno riguardato singole installazioni per zone a limitata copertura, e riconfigurazioni di impianti esistenti, per le medesime trovano applicazione le procedure previste per le installazioni singole, che non richiedono la presentazione di un Programma Annuale delle antenne corredato della valutazione ambientale strategica.

 

Nuovi impianti

  1. Per nuovi impianti il titolo abilitativo è rilasciato nel rispetto delle procedure e dei presupposti previsti dalla legge regionale e statale vigente.
  2. Ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010, le istanze devono essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive e devono essere corredate dalla documentazione stabilita prevista nel D.lgs. 259/2003.

Lo Sportello Unico trasmette agli Enti preposti alla tutela dei vincoli e agli uffici comunali competenti la documentazione allegata all’istanza; l’istruttoria relativa alla valutazione di compatibilità urbanistico edilizia viene svolta dai competenti uffici tecnici comunali nell’ambito del procedimento unico.

Pubblica altresì all’Albo Pretorio il deposito del progetto di nuovo impianto di telefonia, per 15 giorni consecutivi.

  1. I titolari di interessi pubblici e privati, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati possono prendere visione delle richieste e nel termine di 15 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso pubblico possono presentare osservazioni e memorie.
  2. Il SUAP rende noto all’URP del Quartiere interessato del deposito del progetto per installazione ed esercizio di impianto, che provvede a sua volta alla diffusione alla popolazione.
  3. L’Agenzia per la prevenzione, l´ambiente e l´energia dell´Emilia – Romagna Area Prevenzione Ambientale Metropolitana trasmette la propria valutazione di compatibilità ambientale dell’impianto, tenendo conto all’interno del raggio di valutazione dei contributi degli impianti esistenti e di quelli già presentati ma non ancora assentiti.
  4. Sono fatti salvi le eventuali autorizzazioni e pareri previsti dal decreto legislativo n° 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e altri atti di assenso dovuti per legge ( es. vincolo idrogeologico).

Lo sportello unico adotta il provvedimento finale entro il termine previsto dalla normativa vigente.

 

Riconfigurazione di impianti esistenti

  1. In caso di riconfigurazioni di impianti esistenti o di installazione di nuovi impianti in condivisione o co-ubicazione su infrastrutture esistenti, il regime amministrativo è quello della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell’art. 87 bis D.lgs 259/2003.
  2. Il parere di ARPAE è richiesto dal SUAP che esercita eventualmente i poteri inibitori o conformativi attribuiti dalla legge.

 

Altre tipologie di impianti

  1. Per le installazioni o modifiche di impianti di qualsiasi tecnologia, con potenza massima non superiore a 10 W e dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadri, il Gestore presenta a Sportello Unico un’autocertificazione di attivazione contestualmente all’attuazione dell’intervento.
  2. Gli apparati di rete con potenza massima trasmessa in uplink pari o inferiore a 100 mW e da una potenza massima al connettore di antenna in downlink non superiore a 5 W, e aventi ingombro non superiore a 20 lt, possono essere attivati senza alcuna comunicazione al Comune e all’Arpa.
  3. Gli impianti di telefonia necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili, in situazioni di emergenza, di sicurezza, esigenze stagionali, eventi particolari quali manifestazioni, spettacoli o altri eventi, possono essere installati previa comunicazione al Comune di avvio lavori; l’impianto è attivabile entro 30 giorni dalla presentazione se il gestore non riceve entro questo termine un provvedimento di diniego. Gli stessi devono essere rimossi entro 120 giorni dalla loro collocazione.
  4. In caso di impianti con permanenza di esercizio inferiore a 7 giorni, e fermo restando i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente, il Gestore presenta al Comune e contemporaneamente ad ARPAE una autocertificazione di attivazione.

 

 

CAPO 4 – DISCIPLINA PER LA CORRETTA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA

Art. 7 – suddivisione del territorio comunale

  1. In tutto il territorio comunale sono ammessi interventi di realizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile eccetto che nelle aree con divieto di localizzazione definite al successivo art. 8 ; sono invece sempre ammessi interventi di riconfigurazione degli impianti esistenti e le installazioni su struttura esistente.
  2. L’Amministrazione individua criteri per orientare la distribuzione di impianti di telefonia secondo la seguente zonizzazione territoriale.
  1. aree urbane di divieto, previste dalla LR 30/2000 e integrate dal PUG, ove non è possibile l’ubicazione di nuovi impianti, come meglio definito nelle schede dei vincoli del PUG (impianti di telefonia) e nell’art. 8 del presente regolamento;
  2. aree del contesto urbano residenziale, individuate secondo i criteri di cui all’art. 9 del presente regolamento;
  3. aree preferenziali, ove collocare in modo idoneo gli impianti di telefonia, secondo i criteri di cui all’art. 10 del presente regolamento.
  1. Nella mappa approvata dalla Giunta Comunale, si riportano le aree di cui agli artt. 8, 9 e 10, con le campiture rosse, gialle e grigie; vengono riportati inoltre i siti esistenti collocati in aree preferenziali (punti in verde).
  2. Le aree destinate a nuovo sviluppo urbano sono soggette a valutazioni di cui all’art. 15 del presente regolamento; le principali sono riportate in mappa di cui al precedente comma, campitura azzurra.
  3. Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione, la collocazione di impianti in aree e siti preferenziali è un obiettivo da perseguire, agevolando tali soluzioni.
  4. I gestori possono concordare con il Comune di Bologna le collocazioni in aree preferenziali, in modo autonomo o tramite un percorso di concertazione, anche utilizzando aree pubbliche idonee.
  5. A titolo di ricognizione del territorio, si allega una cartografia del territorio ove sono riportate con diverse campiture le differenti aree di cui al comma 2.
  6. Sono fatti salvi tutti i vincoli della normativa vigente, relativi agli aspetti di natura ambientale, paesaggistica per i quali si rimanda alla cartografia dei vincoli di cui al PUG del Comune di Bologna.

 

Art. 8 – aree di divieto

  1. Le aree di divieto di cui ai nuovi impianti sono indicate nelle norme del PUG e riportate graficamente nella tavola dei vincoli dello strumento urbanistico.
  2. Tale cartografia viene aggiornata secondo le modalità di aggiornamento della Carta Unica del PUG e riportate in mappa.
  3. La previsione di riduzione della fascia di rispetto di 50 m dai siti sensibili, prevista nel PUG, si applica tenendo conto di quanto previsto alla LR 30/2000, art. 9, comma 2,  nelle seguenti fattispecie :
  1. qualora si individuino evidenti necessità di interesse pubblico straordinarie e ulteriori rispetto all’ordinario servizio di telefonia mobile, che prevedano la fornitura di servizi di rilevante interesse pubblico, utilizzando metodi e tecnologie a basso impatto ambientale, con potenze inferiori a 10 W;
  2. qualora si individuino soluzioni di rilevante minimizzazione dei campi elettromagnetici quali edifici di idonea altezza, maggiori di 30 m.
  1. In tali casi l’approvazione del sito è preceduta da una relazione tecnica, fornita alla Giunta Comunale, che dia evidenza degli elementi a supporto della decisione con motivazioni addotte.
  2. La riduzione della fascia di rispetto è applicabile anche in caso di impianti mobili (art. 12 della LR 30/2000), tesi a soddisfare esigenze provvisorie, di durata massima di 4 mesi, previa autorizzazione dirigenziale.

 

Art. 9 – aree del contesto urbano residenziale

  1. In tale area nuovi impianti di telefonia sono autorizzabili dal Comune, finalizzati alla copertura del servizio.
  2. Nella mappa allegata sono riportate le aree territoriali con la campitura gialla.
  3. La scelta di collocare impianti di telefonia su edifici di altezza ridotta, inferiore rispetto a quella degli edifici adiacenti e contermini, è da evitare per quanto possibile e può essere scelta solo dopo aver espletato tutte le verifiche per altre collocazioni;  inoltre, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, è da evitare la scelta progettuale di indirizzare i lobi di irradiazione in direzione di edifici adiacenti se questi presentano un’altezza maggiore, fatta salva un’impossibilità tecnica asseverata da un gestore.
  4. L’installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento amianto è vietata. Qualora si individui un impianto con copertura in cemento amianto, l’Amministrazione Comunale può richiedere apposita bonifica
  5. Nella progettazione di nuovi impianti si indicano i seguenti criteri progettuali:
  1. evitare, per quanto possibile, di orientare le antenne verso i ricettori sensibili (strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche) presenti all’interno dell’area di controllo (raggio di 200 metri dall’impianto) o comunque presenti nelle vicinanze;
  2. se trattasi di un impianto su edificio, e in particolare con tetto piano, è preferibile collocare gli impianti radianti in modo da non coinvolgere con i lobi secondari il piano sottostante e gli eventuali residenti.
  1. In tali aree è possibile individuare collocazioni che si considerano preferenziali, per una corretta integrazione tra impianti e territorio, al fine di provvedere alla minimizzazione dei campi elettromagnetici:
  1. individuare edifici di idonea altezza (quota compresa indicativamente  tra i 25 e i 40 m circa) e edifici circostanti di altezza significativamente minore;
  2. individuare  edifici ad uso direzionale, commerciale, produttivo, alberghiero e di servizio.
  1. Qualora vi siano richieste avanzate da più gestori sulla medesima area, occorre valutare le possibili sinergie impiantistiche.
  2. E’ opportuna l’integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti (pali di illuminazione, canne di esalazione, insegne, etc.), qualora compatibili con la minimizzazione dell’esposizione.

 

Art. 10 – Aree preferenziali: Criteri preferenziali per la collocazione di nuovi impianti

  1. Nelle aree preferenziali gli impianti possono essere realizzati su palo o su edificio, a seconda delle necessità territoriali. Di seguito si riportano le collocazioni che si considerano preferenziali, per una corretta integrazione tra impianti e territorio, al fine di provvedere alla minimizzazione dei campi elettromagnetici.
  2. Nella mappa allegata sono riportate le aree indicate con la campitura grigia.
  3. 3. Prevedendo la realizzazione di impianti su palo, sono preferibili i siti posti nelle seguenti aree, senza pregiudicare le funzioni delle aree medesime nel rispetto delle normative nazionali e di settore:
  1. in area di rotatoria stradale, se di idonee dimensioni;
  2. in aree adibite a parcheggio pubblico;
  3. in prossimità della sede stradale nel rispetto della sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada;
  4. in aree sportive attrezzate;
  5. in zone cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
  6. in aree ad uso commerciale, produttiva, alberghiera e direzionale e per servizi con elevata frequentazione (stazioni, aree fieristiche, etc);
  7. in aree agricole e in altre aree con idonee caratteristiche di minimizzazione e di significativa distanza da edifici;
  8. le altezze degli edifici circostanti – per una distanza indicativa di circa 100 m – devono essere inferiori a 16 m;
  9. per le aree collinari la distanza di cui sopra è pari a m. 30.
  1. Più nello specifico, per la collocazione degli impianti in area di rotatoria stradale la progettazione del sito dovrà garantire le condizioni di sicurezza della circolazione prevedendo tali infrastrutture in rotatorie di idonee dimensioni (di norma, almeno 40 mt di diametro, compatibilmente con quanto già presente nell’area medesima) e prevedendo qualora possibile l’interramento degli apparati a terra.
  2. E’ fatto obbligo ai gestori di collocare su tali impianti eventuali strutture di illuminazione stradale o per eventuali impianti di videosorveglianza, qualora richiesto.
  3. Eventuali collocazioni in aree di parcheggio stradale possono essere individuate qualora queste siano compatibili sia con la necessità di dotazioni di parcheggio sia con le condizioni di sicurezza della circolazione del medesimo.
  4. Per gli impianti da situare nelle vicinanze della sede stradale, gli stessi devono essere collocati in modo tale da non ostacolare la visibilità dei veicoli circolanti sulla strada medesima, evitando interferenze con i relativi percorsi ciclo-pedonali. Inoltre occorre evitare le interferenze con le infrastrutture di trasporti pubblici esistenti e di progetto, comprese linee filoviarie e tranviarie.
  5. In caso di individuazione di altre aree comunali, queste devono essere caratterizzate da un ridotto utilizzo da parte dell’utenza e, a titolo orientativo, occorre collocarsi ai margini di tali aree.
  6. Le modalità realizzative degli impianti di cui al presente articolo, commi da 3 a 7, possono essere ulteriormente definite in apposita deliberazione di Giunta.
  7. Nel caso gli impianti collocati in aree pubbliche possano essere ostativi di futuri utilizzi di aree pubbliche medesime o poste in aree adiacenti, non previsti al momento dell’acquisizione del titolo autorizzativo, il Comune può emettere la decadenza del titolo autorizzativo in quanto viene a mancare il titolo patrimoniale dell’operatore di rete a permanere nell’area in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 13.
  8. Gli importi del canone di concessione sono definiti nel regolamento sul canone unico patrimoniale del Comune di Bologna.
  9. I gestori devono realizzare gli impianti con caratteristiche che permettano di condividere le proprie infrastrutture, con particolare riferimento ai pali e tralicci, nonché alle capacità strutturali dei pali, i quali devono essere in grado di supportare gli apparati radianti degli altri gestori, sviluppando accordi in merito.
  10. In caso di concessione di impianti in area pubblica comunale, il Comune può richiedere la contestuale sistemazione paesaggistica di un impianto esistente, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 15.

 

Art. 11 – concertazione per localizzazioni con soggetti pubblici non comunali o con soggetti privati

  1. Il Comune individua in mappa gli edifici esistenti di maggiore altezza, misurata anche nei confronti del contesto circostante, rispondenti ai criteri di cui all’art 9 e avvia protocolli di intesa o altre forme di accordo con i soggetti pubblici non comunali proprietari di tali siti, al fine di rendere disponibile la collocazione di impianti in modo idoneo sul territorio comunale.
  2. Per la collocazione di microcelle, il Comune definisce la collocazione ottimale di tali strutture in area urbanizzata; può avviare inoltre appositi protocolli con gestori di servizi pubblici o con soggetti privati che abbiano ampia diffusione sul territorio al fine di individuare le corrette modalità per una infrastrutturazione del territorio.
  3. Infine, il Comune individua le idonee localizzazioni per impianti su palo, nelle aree preferenziali di cui all’art. 10.
  4. I siti individuati esistenti, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono riportati nella mappa allegata (elementi puntuali di colore verde).
  5. Tali mappe sono approvate con atto di Giunta – anche per progressivi stralci – per le seguenti finalità :
  1. individuare siti ove delocalizzare impianti in contesto altamente urbanizzato (art. 13);
  2. favorire la localizzazione di eventuali nuovi impianti e siti preferenziali (art. 9) e verso aree preferenziali (art. 10), riducendo conseguentemente il rischio di collocare di impianti in aree densamente abitate.

 

Art. 12 – iter istruttorio preliminare al Dlgs 259/2003

  1. L’Amministrazione Comunale è disponibile a svolgere approfondimenti al fine di concertare i siti per nuovi impianti di telefonia, con un coinvolgimento diretto delle strutture tecniche, a fini istruttori e decisionali.
  2. Tale attività è funzionale ad orientare i gestori a scegliere preferibilmente aree a minore densità abitativa o a maggiore distanza da siti sensibili;  tale attività può essere inoltre indirizzata a individuare siti in alternativa a quanto già individuato dal gestore per una presentazione di un’istanza di autorizzazione al Comune.
  3. Prima della presentazione di progetti di localizzazione di impianti di telefonia allo Sportello Unico delle Attività Produttive, i Gestori possono rappresentare all’Amministrazione Comunale l’esigenza di collocare un impianto, indicando un areale idoneo.
  4. Il Comune ricerca una soluzione e la propone al gestore, tenendo conto delle indicazioni di cui agli artt. 9 e 10 e tenendo conto delle opportunità territoriali e delle potenziali situazioni di criticità. In casi particolari, in caso di conformazione del territorio tale da non individuare un sito rispondente ai criteri dati, si procede in modo da avvicinarsi il più possibile a tali criteri, minimizzando comunque l’esposizione.
  5. La fase di concertazione per la collocazione di impianti dura 60 giorni.
  6. Il gestore si rende disponibile a fornire – se richiesto – eventuali elementi progettuali aggiuntivi, al fine di meglio orientare la Pubblica Amministrazione nell’individuazione di siti puntuali.
  7. In caso l’iter istruttorio di concertazione termini positivamente, una volta individuato una collocazione di un impianto in area pubblica comunale, segue deliberazione di Giunta e successiva fase autorizzativa dei nuovi impianti, secondo quanto previsto dal Decreto 259/2003 e smi.
  8. La concertazione è finalizzata a individuare idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione, ai sensi dell’art 8, comma 7 della LR 30/00 e successive modifiche, al fine di ridurre l’impatto ambientale e di favorire una razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia.
  9. L’utilizzo di strutture impiantistiche comuni (ivi comprese le coperture degli edifici) per i differenti gestori deve essere espressamente valutato in fase istruttoria per gli obiettivi di cui al comma precedente.

 

Art. 13 – percorsi di delocalizzazione – pubblicazione dei siti disponibili

delocalizzazione da aree pubbliche

  1. A seguito di sopraggiunti motivi imperativi di interesse pubblico che comportino una modifica d’uso di un’area comunale o di un immobile ove è installata una stazione radio base, in proprietà comunale, il Comune, allorché verifichi che non sussistono più le condizioni di compatibilità dell’impianto, notifica al gestore la sopraggiunta incompatibilità dell’installazione e lo invita ufficialmente a presentare, entro un tempo congruo, il progetto di risanamento dell’impianto mediante delocalizzazione.
  2. Il progetto di delocalizzazione deve inoltre indicare i termini temporali entro cui il concessionario intende effettuare la rilocalizzazione dell’impianto nella nuova sede e la disattivazione e lo smantellamento del sito da risanare.

 

delocalizzazione da aree private

  1. Gli operatori di rete possono richiedere l’effettiva disponibilità di uno o più siti; le istanze vengono analizzate con priorità alle domande di occupazione che prevedono contestuali delocalizzazioni di impianti in altre aree e alle domande in cui più gestori richiedono contemporaneamente un medesimo sito.
  2. Il Comune può concedere una riduzione degli importi di concessione, a titolo di ristoro di parte delle spese necessarie per la delocalizzazione, di cui all’art. 15 del Regolamento del canone unico dell’occupazione del suolo pubblico, qualora si riscontrino le seguenti condizioni :
  1. esplicita richiesta del Comune alla delocalizzazione di impianti esistenti;
  2. individuazione del nuovo sito secondo le procedure previste agli artt. 9, 10 e 11;
  3. impegno di gestore e operatore di rete a rimuovere completamente l’impianto che deve essere delocalizzato.

 

Art. 14 – integrazione con lo sviluppo urbanistico e edilizio del territorio

  1. Le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati prevalgono sui titoli autorizzativi di cui al presente Regolamento, pertanto i nuovi impianti e le riconfigurazioni di impianti di telefonia mobile esistenti devono tener conto dello stato autorizzato dalle procedure edilizie e urbanistiche anche se non ancora attuate.
  2. In caso si debbano realizzare opere pubbliche, quali ad esempio strutture scolastiche pubbliche, sanitarie pubbliche, strutture universitarie, strutture demaniali, successive alla presenza di impianti autorizzati, tali realizzazioni prevalgono sui titoli autorizzativi di cui al presente Regolamento : gli impianti di telefonia esistenti devono essere soggetti a interventi di riorientamento degli impianti, innalzamento del centro elettrico, riduzione della potenza, e comunque ogni altro intervento necessario, al fine di evitare che tali impianti costituiscano vincoli o limitazioni su tali progetti.
  3. Nelle fasi abilitative degli impianti di telefonia, i sottotetti presenti sono da considerarsi sempre abitabili, pertanto deve essere rispettato il valore di attenzione previsto dal DPCM 8 luglio 2003, da valutarsi all’interno del sottotetto a 1.5 m dalla quota di gronda (assimilabile all’ultimo piano di calpestio) o, in subordine, a -1,2 m sotto l’altezza del colmo.
  4. In caso di interferenze tra volumi di progetto edilizio, non compresi al comma 1, e impianti esistenti (e relativi volumi di rispetto), prevalgono i titoli autorizzativi già rilasciati per gli impianti di telefonia, in caso di edifici di altezza superiore a m. 16 dal piano campagna; all’opposto, in caso di edifici di altezza inferiore a m. 16, qualora si riscontri un’interferenza, gli impianti autorizzati devono essere oggetto di parziale adeguamento, modifica nell’orientamento e altezza del centro elettrico, conformandosi all’urbanizzato.
  5. Per tale motivo ogni intervento edilizio – che preveda nuovi volumi in elevazione – e urbanistico deve valutare se vi possano essere interferenze con impianti di telefonia presenti entro i 200 m di distanza.
  6. Negli interventi urbanistici, come definiti ai punti b) (interventi di riqualificazione urbanistica) e c) (addensamento o sostituzione urbana) del comma 4 dell’art. 7 della LR 24/2017, di cui al paragrafo 0.2 del PUG, possono prevedere idonee collocazioni di impianti di telefonia, se possibile nelle aree preferenziali, di cui agli artt. 9 e 10, in particolare nei seguenti casi:
  1. in caso in cui presenti dimensioni pari o superiore a 15 ettari;
  2. quando si preveda l’insediamento di almeno 3.000 abitanti;
  3. in caso vi sia un impianto già presente nell’area di sedime;
  4. in aree ove è prevedibile una lacuna del servizio.
  1. Per gli strumenti urbanistici di cui al PUG, la Disciplina di Piano specifica che deve essere prevista un’integrazione della rete di telefonia mobile con i futuri insediamenti, progettando l’assetto edilizio o il comparto urbanistico in modo idoneo.
  2. Il Comune deve attivarsi per garantire la convergenza dei reciproci interessi e valutare opportunità e soluzioni.

 

Art. 15 – Integrazione paesaggistica degli impianti

  1. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica. Il Comune in accordo con i gestori individua le tipologie di soluzioni architettoniche di minor impatto visivo e miglior inserimento nell’ambiente circostante; anche per gli impianti esistenti è possibile formulare ipotesi di restyling per tenere conto di questi indirizzi.
  2. In aggiunta a quanto riportato nel Regolamento Edilizio, art. 59, comma 2.3, di norma, fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti devono essere posti in aderenza al supporto. Per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti – deve essere perseguito il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento. A tal fine, si deve studiare caso per caso, opportunamente forma, dimensione, materiali, colore e collocazione specifica dell’installazione per minimizzare l’intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; il Gestore si impegna inoltre a tenere conto della conformazione architettonica dell’edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
  3. E’ opportuno inoltre limitare sbracci, ballatoi, o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne) e adottare accorgimenti per ridurre la percezione visiva anche delle altre strutture, quali basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici.
  4. In caso di impianti collocati in aree e edifici vincolati, la progettazione deve fare riferimento al documento predisposto dal Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: “Paesaggio e Impianti per le telecomunicazioni, suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica”.
  5. In caso in cui un’area comunale venga data in concessione a un operatore di rete per collocare un impianto, e il mappale sia collocato in un’area verde significativa, anche di arredo, l’Amministrazione Comunale può richiedere opportuni interventi paesaggistici; in particolare può richiedere di utilizzare i criteri di cui al comma 4 e/o a coprire gli apparati radianti con appositi carter.
  6. Gli apparati a terra devono – di norma – essere coperti da una massa arbustiva idonea, possibilmente con specie non sempreverde.
  7. In caso di riconfigurazione di impianto è fatto obbligo rimuovere le antenne e tutti quegli elementi non più funzionali all’esercizio trasmissivo.

 

Art. 16 – Vigilanza

  1. L’Amministrazione si avvale del supporto tecnico di ARPAE nel rispetto delle rispettive specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. I controlli sono finalizzati a verificare il non superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta di autorizzazione o della segnalazione di riconfigurazione.
  2. A tale fine, oltre all’attività ordinaria di vigilanza e controllo, ARPAE effettua anche campagne di monitoraggio in continuo sul territorio attraverso stazioni di misura rilocabili che rilevano i livelli di campo elettrico e le variazioni nel tempo.

 

Art. 17 – azioni di risanamento e tutela ambientale

  1. Un impianto per il quale viene riscontrato il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o obiettivo di qualità previsti dagli articoli 3 e 4 del DPCM 8 Luglio 2003 e della Legge 221/2012, deve essere ridotto a conformità.
  2. L’Amministrazione Comunale dispone azioni di risanamento ai sensi della L. 36/2001 e della legge 30/2000, che  Devono essere attuate a cura e a spese dei titolari degli impianti, nei tempi e con le modalità disposte dall’Amministrazione.

 

CAPO 5 – MISURE SANZIONATORIE E FINALI

Art. 18 – Applicazione delle procedure sanzionatorie nazionali e regionali

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, le seguenti violazioni previste dalla L.R.30/2000 all’art.17 prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,00 euro a 10.329,00 euro e sono contestate ed applicate secondo i principi di cui alla Legge 24/11/1981, nei seguenti casi :
  1. in caso di installazione di un nuovo impianto, o riconfigurazione di un impianto esistente, in assenza del titolo abilitativo (Art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000). Qualora l’impianto risulti anche attivato l’autorità competente provvede inoltre all’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione d’uso dello stesso fin quando non sarà rilasciata la relativa autorizzazione;
  2. in caso di impianto che risulti avere caratteristiche radioelettriche e/o estetiche diverse da quelle per cui è stata concessa l’autorizzazione, ovvero abbia caratteristiche difformi da quelle comunicate in sede di SCIA (Art. 17 comma 3 della L.R. 30/2000). Nel caso in cui l’impianto risulti anche attivato l’autorità competente provvede inoltre all’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione d’uso dell’impianto fino al suo risanamento;
  3. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione (Art. 17 commi 1 e 5 della L.R. 30/2000). Si dà inoltre luogo all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. Nel caso di reiterata violazione l’autorizzazione è revocata;
  4. nel caso in cui il gestore non presenti il progetto di risanamento entro i termini assegnati dall’Amministrazione con l’atto di diffida (Art. 17 comma 2 della L.R.30/2000);
  5. nel caso in cui il gestore mantenga in opera un impianto mobile di telefonia mobile oltre il termine consentito (Art.17 comma 4 della L.R. 30/2000). Nel caso in cui l’impianto risulti inoltre in esercizio l’Autorità competente applica la sanzione accessoria dell’interdizione all’uso.

 

Art. 19 – applicazione delle procedure sanzionatorie del presente regolamento

  1. Per le infrazioni al presente Regolamento e/o alle disposizioni/prescrizioni contenute nei provvedimenti emessi dall’Amministrazione competente in sede di esercizio del potere di vigilanza e controllo, non rientranti nelle fattispecie di cui al precedente art. 18, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs n.267/00.

 

Art. 20 – Entrata in Vigore

  1. Il presente Regolamento entra in vigore decorso il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera di approvazione.
  2. Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

 

Eventi di Concertazione in programma

Al momento non sono previsti incontri pubblici